A partire dall’a.a. 2022/2023 lo studente può iscriversi contemporaneamente a massimo 2 corsi di istruzione superiore, presso istituzioni italiane oppure italiane ed estere.
Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, a:
Altresì è consentita l’iscrizione contemporanea a:
Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, a:
Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente, anche presso più istituzioni AFAM, a:
È consentita anche l’iscrizione contemporanea a:
È altresì consentita l’iscrizione contemporanea, presso le istituzioni dell’AFAM, a:
Non è consentita l’iscrizione, anche presso due diverse Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, a:
Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea (triennale o magistrale) purchè i corsi di studio appartengano a classi di laurea diverse, conseguendo due titoli di studio distinti.
L’iscrizione a due corsi di laurea (triennale o magistrale) diversi, è consentita qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative.
In fase di iscrizione, lo studente dichiara la volontà di iscriversi al secondo corso universitario, autocertificando il possesso dei requisiti necessari. Tale dichiarazione dovrà essere presentata presso entrambe le istituzioni. La medesima dichiarazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui ci sia un passaggio di corso all’interno dello stesso Ateneo oppure un trasferimento di corso tra Atenei diversi.
È consentita, nel limite di due iscrizioni, l’iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell’AFAM.
Resta fermo l’obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento per l’iscrizione ai singoli corsi di studio.
Al fine di favorire l’interdisciplinarità della formazione, l’iscrizione a due corsi di studio è consentita qualora i due corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, in termini di crediti formativi accademici.